La legge n.98/2013 introduce, con gli articoli 41 e 41bis rilevanti modifiche in tema di riutilizzo delle terre e rocce da scavo. La situazione che si delinea in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è:
• applicazione, come previsto dall’art.41, comma 2, della nuova norma, del Regolamento di cui al DM n.161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a V.I.A o ad A.I.A;
• applicazione dell’art. 41bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM n.161/2012.
La norma prevede all’art.41 bis che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come “sottoprodotti” e “non rifiuti” mediante una autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000, da presentare all´Arpa territorialmente competente e al Comune (Modulistica consultabile nell’allegato A).
• applicazione, come previsto dall’art.41, comma 2, della nuova norma, del Regolamento di cui al DM n.161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a V.I.A o ad A.I.A;
• applicazione dell’art. 41bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM n.161/2012.
La norma prevede all’art.41 bis che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come “sottoprodotti” e “non rifiuti” mediante una autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000, da presentare all´Arpa territorialmente competente e al Comune (Modulistica consultabile nell’allegato A).