Fasi del procedimento

Se l’attività è soggetta a SCIA:

Nei casi in cui le attività siano soggette alla disciplina della SCIA la segnalazione è presentata al SUAP.
La segnalazione deve essere corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici relativi ai locali sede di attività.
Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati.
In caso di verifica positiva, rilascia la ricevuta e trasmette la segnalazione ed i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti che hanno 60 giorni di tempo per effettuare le verifiche riguardo all’esattezza delle dichiarazioni/asseverazini prodotte.
La scia costituisce titolo autorizzatorio ed abilita all’esercizio dell’attività.

Se l’attività non è soggetta a SCIA
Le istanze per l’esercizio delle attività sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, può richiedere all’interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l’istanza si intende correttamente presentata.
Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell’Agenzia.
Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo, ovvero indice una conferenza di servizi.

FASI DEL PROCEDIMENTO:
1) presentazione delle istanze e richiesta di pareri. Il Suap, quando riceve la domanda, ne verifica la completezza formale. Nel caso in cui la domanda non sia completa, il Suap la rigetterà. In questo caso il procedimento non si considera avviato.
Nel caso in cui la domanda sia completa e sia necessario “acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse Amministrazioni pubbliche” il Suap trasmetterà l’istanza e gli allegati tecnici alle Pubbliche amministrazioni medesime, per l’espressione del parere o il rilascio degli altri atti di consenso previsti dalle normative di settore.

2)conferenza di servizi. Il Suap può convocare la conferenza di servizi, quando sia necessario acquisire pareri o altri atti di assenso dalle Pubbliche amministrazioni o dagli uffici comunali competenti. La convocazione della conferenza di servizi può essere richiesta anche dall’interessato o dall’Agenzia per le imprese, alla quale si fosse rivolto l’interessato In particolare il Suap “dovrà” convocare la conferenza di servizi nel caso in cui i procedimenti per il rilascio dei pareri o degli altri atti di assenso abbiano una durata superiore ai 90 giorni  o quando ciò fosse previsto dalla normativa regionale.

3) richiesta documentazione integrativa.
la richiesta di integrazioni deve essere trasmessa dal Suap all’interessato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al Suap stesso.
Il procedimento può essere interrotto per una sola volta.

4) conclusione del procedimento.

Quando il procedimento si conclude negativamente:

Nel caso in cui sia stata richiesta documentazione integrativa (non essendo convocata la conferenza di servizi) e questa non sia pervenuta nei termini, il Suap concluderà negativamente il procedimento, archiviando la pratica.

Potrà eventualmente concedere una proroga, se richiesta tempestivamente e motivata.
L’attività di realizzazione (o modificazione) dell’impianto produttivo di beni o servizi non potrà iniziare.

Nel caso in cui la documentazione integrativa sia presentata nei termini, il Suap la trasmetterà alle Pubbliche amministrazioni per l’espressione del parere definitivo o ilrilascio degli atti di consenso previsti. I tempi di conclusione del procedimento inizieranno di nuovo a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni.
Se i pareri e gli atti di consenso delle Pubbliche amministrazioni e degli uffici comunali competenti pervengono al Suap nei termini del procedimento, ma vi è anche un solo parere o altro atto di consenso negativo, lo Sportello unico dovrà concludere negativamente il procedimento. In questo caso, se l’interessato intende realizzare l’intervento, dovrà ipresentare la domanda e il progetto modificato, tenendo conto delle motivazioni che hanno indotto la Pubblica amministrazione ad esprimersi negativamente; oppure potrà chiedere la convocazione di una conferenza di servizi per acquisire un parere preventivo sulla diversa soluzione progettuale, che tenga conto delle ragioni che hanno condotto al precedente parere negativo e ripresentare poi il progetto, corredato del favorevole parere preventivo.
Il Suap dovrà concludere negativamente il procedimento anche nel caso in cui la conferenza di servizi abbia concluso nei tempi di legge i propri lavori e la prevalenza delle Pubbliche amministrazioni partecipanti si siano espresse negativamente, secondo la disciplina dettata dall’art. 14 ter, c. 6 bis, della legge 241/1990.

Quando il procedimento di si conclude positivamente:
1) non avendo convocato la conferenza di servizi, siano pervenuti nei tempi previsti dalla legge tutti i pareri favorevoli e gli atti di consenso di competenza delle Pubbliche amministrazioni e degli uffici comunali;
2) la conferenza di servizi abbia concluso nei tempi di legge i propri lavori e vi sia stata la prevalenza delle Pubbliche amministrazioni partecipanti favorevoli; non concluda i propri lavori nei termini di legge o nei casi in cui, non essendo stata convocata la conferenza di servizi, le Pubbliche amministrazioni e gli uffici comunali competenti non abbiano comunicato il parere o gli atti di consenso richiesti nei termini di legge, il Suap “conclude in ogni caso il procedimento.
3) non avendo convocato la conferenza di servizi, non siano pervenuti nei tempi di legge tutti o alcuni dei pareri richiesti alle Pubbliche amministrazioni e agli uffici comunali competenti e quelli pervenuti siano favorevoli;
4) la conferenza di servizi non abbia concluso i propri lavori nei tempi di legge.
I
Tempi di conclusione del procedimento ordinario.

1) 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, salvo il tempo di sospensione per le integrazioni da richiedere entro 30 giorni, se non debbano essere richiesti pareri ad altre Pubbliche amministrazioni;
2) 90 giorni nel caso in cui debbano essere richiesti pareri ad altre Pubbliche amministrazioni.
3) 10 giorni per la convocazione della conferenza di servizi dal ricevimento della domanda da parte del Suap.
4) 30 giorni per tenere la prima riunione della conferenza di servizi (art. 14 ter, c. 01, legge 241/1990), quando si tratti di progetti complessi; 15 giorni negli altri casi.
3) 90 giorni per la conclusione della conferenza di servizi, a meno che non si debba acquisire la Valutazione di impatto ambientale (Via), nel qual caso la conclusione dei lavori si sposta in avanti di ulteriori 90 giorni;
4) 5 giorni per la redazione dell’atto finale da parte del Suap, la firma e la sua consegna.