Art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013
La norma stabilisce l’obbligo di pubblicare annualmente nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 33/2013, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare, trimestralmente, i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali.