Art. 16, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013
Il comma 1 stabilisce l’obbligo di pubblicare il “conto annuale del personale”
Tale rilevazione viene effettuata annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato entro il mese di maggio.
In tale relazione sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Il comma 2 stabilisce di pubblicare in tabelle il costo annuale del personale a tempo indeterminato suddiviso per are professionali.
Tale rilevazione viene effettuata annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato entro il mese di maggio.
In tale relazione sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Il comma 2 stabilisce di pubblicare in tabelle il costo annuale del personale a tempo indeterminato suddiviso per are professionali.
Riferimenti normativi
Articolo 60, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;