L’articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, ha dettato le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing.
In particolare, il comma 5 disponeva che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare “prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.
Successivamente, il D.lgs 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, entrato in vigore il 30 marzo 2023, ha abrogato il suddetto articolo 54-bis del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e l’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, che disciplinavano la tutela del dipendente sia pubblico che privato che segnalava illeciti, nonché l’articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179, in tema di obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.
Tale decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano – con effetto dal 15 luglio 2023 – disposizioni a tutela dei soggetti, del settore sia pubblico che privato, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’Autorità giudiziaria o contabile, al fine di garantire la riservatezza dell’identità della persona che compie la segnalazione, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione (c.d. whistleblowing).
Il Comune di Casalgrande ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.
Il dipendente dell’Ente che intende segnalare le violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l’Ente può rappresentare la violazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) attraverso due diverse modalità:
1. in forma scritta:
– Invio segnalazione attraverso la piattaforma informatica WhistleblowingPA, https://comunecasalgrande.whistleblowing.it.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
a) la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario.
b) nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
c) la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
d) la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dall’esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.
e) la segnalazione, se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata e al segnalante non sono garantite le tutele dell’art. 54-bis.
– compilando il modulo di segnalazione allegato e trasmettendola in doppia busta chiusa all’ufficio protocollo, che la trasmette chiusa al Responsabile della prevenzione alla corruzione. La segnalazione va inserita in una busta chiusa con all’esterno scritta la dicitura “Riservata Responsabile prevenzione della corruzione” e, all’interno di esso, in altra busta chiusa la indicazione delle generalità del segnalante. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, avrà cura di aprire esclusivamente la busta nella quale è contenuta la segnalazione e di custodire in ambente riservato e protetto l’altra busta, debitamente chiusa e sigillata contenente i dati identificativi del segnalante. Al segnalante viene da subito assegnato un codice sostitutivo dei dati identificativi dello stesso, che costituirà il codice di identificazione da utilizzare nelle successive fasi procedurali;
2. in forma orale, la segnalazione può essere acquisita attraverso linea telefonica, ovvero in colloquio riservato con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
In alternativa:
– inviando la segnalazione ad ANAC attraverso l’applicazione informatica “ Whistleblower “ (canale da preferire); consegnandole brevi manu presso la sede di ANAC – Ufficio Protocollo in Via Marco Minghetti 10 Roma; spedendole via posta all’indirizzo di cui sopra, indicando sul plico la dicitura “ Riservato – Whistleblowing” o simile;
– effettuando la segnalazione sotto forma di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.